IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  «Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art.  21,  che
prevede tra l'altro quote riservate a favore di Paesi che collaborano
nelle politiche di regolamentazione dei  flussi  d'ingresso  e  nelle
procedure di riammissione, nonche' una quota d'ingresso riservata  ai
lavoratori di origine italiana; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il «Regolamento di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il Capo I del Titolo III del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
recante «Misure per la semplificazione delle  procedure  di  rilascio
del nulla osta al lavoro e delle verifiche di  cui  all'art.  30-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 21 del 26 gennaio 2023,  concernente  la  «Programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri  residenti
all'estero nel territorio  dello  Stato  per  l'anno  2022»,  che  ha
previsto una quota complessiva  di  82.705  cittadini  stranieri  per
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro  subordinato  stagionale  e
non stagionale e di lavoro autonomo; 
  Visto il decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5   maggio   2023,   n.   50,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di flussi  di  ingresso  legale  dei
lavoratori stranieri e di prevenzione e  contrasto  dell'immigrazione
irregolare», e, in particolare l'art. 1, commi  1,  2  e  3,  ove  si
prevede che  la  determinazione  triennale  delle  quote  massime  di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   in   deroga   alle
disposizioni dell'art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
secondo  la  procedura  e  sulla  base  dei  criteri   generali   ivi
disciplinati; 
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Tenuto  conto,  inoltre,  delle  esigenze  di   specifici   settori
produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per
particolari settori imprenditoriali e professionali; 
  Vista la nota n. 35/1288 del  26  aprile  2023  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, con la  quale  e'  stata  trasmessa
l'analisi del  fabbisogno  del  mercato  del  lavoro  effettuata  dal
medesimo  Ministero  previo  confronto  con  le  organizzazioni   dei
lavoratori e dei datori di lavoro  maggiormente  rappresentativi  sul
piano nazionale; 
  Vista la nota del Sottosegretario di  Stato  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in data 10 maggio 2023 con la quale tutti  gli
enti e le associazioni iscritti al registro all'art. 42, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono  stati  invitati  ad
inviare propri contributi ai fini della programmazione dei flussi  di
ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri  per  il  triennio
2023-2025; 
  Visto il parere reso dal Consiglio nazionale  dell'economia  e  del
lavoro trasmesso in data 30 maggio 2023; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 luglio 2023; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati,  rispettivamente  in  data  2
agosto 2023 e 14 settembre 2023; 
  Sentiti i  Ministri  dell'interno,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, del lavoro e  delle  politiche  sociali,
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e  del
turismo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
seduta del 27 settembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: 
    a) «testo unico» il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
recante «Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; 
    b) «decreto-legge n. 20 del 2023» il decreto-legge 10 marzo 2023,
n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio  2023,  n.
50; 
    c) «quote»  le  quote  massime  di  stranieri  da  ammettere  nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro, ai  sensi  dell'art.  3,
comma 4, del testo unico.